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INDICAZIONI SULLA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI LIQUIDAZIONE DEI PATROCINI A SPESE DELLO STATO

Alla luce dell'entrata in vigore del novellato art. 83 DPR 115/02, si effettuano le seguenti precisazioni.

CIVILE:

L'istanza di liquidazione, presentata dall'avvocato della parte ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, dovrà essere depositata telematicamente insieme alla nota spese e al decreto di ammissione. Il procuratore avrà poi cura di far mettere a verbale in sede di udienza di p.c. o di unica udienza di comparizione personale delle parti (in caso di separazioni o divorzi congiunti) la richiesta di liquidazione come da istanza e notula già in atti. Si precisa che l'inserimento del parametro della fase decisionale copre anche l'attività posta in essere successivamente al deposito dell'istanza stessa (es: comparse conclusionali).

PENALE:

La Corte d'Appello di Trieste - Sezione Penale ha inviato la comunicazione che si allega.