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COMPENSAZIONE FISCALE DEI CREDITI DELL'AVVOCATO PER P.S.S.

Il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha firmato il decreto – adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – che disciplina le modalità di compensazione dei crediti vantati dagli avvocati per l’attività svolta a seguito di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, con quanto da essi dovuto per ogni imposta o tassa ovvero a titolo di contributo previdenziale per i loro dipendenti.

Gli avvocati, quindi, che vantino crediti per spese, diritti e onorari, maturati e non ancora saldati, e per i quali non sia stata proposta opposizione, potranno – attraverso la piattaforma elettronica di certificazione predisposta dal Ministero dell’economia e delle finanze – esercitare il diritto utilizzare il credito in compensazione. Tale facoltà potrà essere esercitata dal 17 ottobre al 30 novembre, per l’anno 2016, e dal 1 marzo al 30 aprile per gli anni successivi. L’autorità preposta alla liquidazione dei crediti è quella giudiziaria e la spesa autorizzata per l’anno in corso è di 10 milioni di euro.

Precisiamo che la Cassa Forense ha dichiarato che i crediti degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato non sono compensabili con i contributi dovuti alla Cassa.