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01.07.17 - OBBLIGO DI SCISSIONE DEI PAGAMENTI NELLE PARCELLE CON LA P.A.

A decorrere dal 01.07.2017 la scissione dei pagamenti (c.d. split payment) di cui all'art. 17-ter DPR 633/72 è esteso anche alle operazioni effettuate dai lavoratori autonomi (soggetti a ritenuta alla fonte) nei confronti della Pubblica Amministrazione.

Dal punto di vista soggettivo, ossia di chi emette la fattura, il meccanismo dello split payment viene, dal 1° luglio, esteso a tutti quei professionisti come gli avvocati, ingegneri, architetti che lavorano con la P.A., con le società partecipate dalla P.A. e con le società quotate.

L'IVA relativa alle parcelle emesse dai professionisti sarà versata all'erario direttamente dalla P.A. o dalla società quotata o partecipata.

Dal punto di vista pratico, i professionisti dovranno adeguare le modalità di emissione delle parcelle e della liquidazione dell'IVA. L'imposta continuerà a essere indicata nella parcella, ma non genererà il debito nei confronti del Fisco. Le parcelle non saranno più emesse con IVA a esigibilità immediata o differita, ma in regime di scissione di pagamenti e dovrà essere compilato, in sede di emissione di fattura elettronica, l'apposito campo.

Si rammenta ai Colleghi che, a fronte di un tanto, tutte le parcelle elettroniche emesse in regime di patrocinio a spese dello Stato dovranno essere redatte secondo questa nuova modalità.