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UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TRIESTE - CHIARIMENTI ORGANIZZAZIONE EMERGENZA COVID-19

Pubblichiamo i chiarimenti pervenuti dal funzionario giudiziario dell'Ufficio del Giudice di Pace di Trieste

"Pervengono a questo ufficio alcune  richieste da parte dei legali di ritiro di copie per decreto ingiuntivo per timore che  i decreti medesimi divengano inefficaci  se non notificati entro 60 giorni dall'emmissione. A chiarimenti si precisa che:

Il termine di sessanta giorni per la notifica del decreto ingiuntivo è un termine processuale, previsto dall'art. 644 c.p.c. a pena di inefficacia. Ne deriva che tale termine, al pari di ogni altro termine processuale, è sospeso, giusta il disposto dell'art. 83, comma 2, del D.L. 18/2020. Le sole eccezioni alla sospensione sono contemplate nel comma 3 dell'art. 83 del D.L. 18/2020 e non vi rientra il termine per la notifica del d.i.

L'ultimo provvedimento del Presidente del Tribunale, reso in data 1 aprile 2020, ha ribadito che "è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili"  e ha disposto che non è consentita "la richiesta di attività che non concernano direttamente i procedimenti non sospesi.

Le richieste di copia conforme dei d.i. già emessi, pertanto, non possono essere accolte, perlomeno fino al 15 aprile 2020, salvo ulteriori proroghe disposte dal Presidente del Tribunale.

Si precisa inoltre che,  per atto introduttivo del giudizio da inviare tramite PEC di cui al provvedimento del Presidente del Tribunale del 1 aprile 2020 n. 53/2020, si intende l'atto di citazione la cui prima udienza fissata  rientra nel periodo di sospensione  (fino al 15 aprile, salvo proroghe).