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RILASCIO DEL PARERE DI CONGRUITA' SULLE PARCELLE DA PARTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

A fronte di dubbi interpretativi sul rilascio del parere di congruità sulle parcelle da parte del Consiglio dell'Ordine ai sensi dell'art. 29 lettera "L" della Legge Professionale, in specie laddove il parere sia chiesto per consentire al cliente di ottenere il rimborso delle spese legali sostenute da parte della P.A. di appartenenza, il C.N.F., sollecitato anche da questo Consiglio (vedi la richiesta di parere) ha precisato che: 1) il potere di liquidazione delle parcelle da parte del C.O.A. ha come indefettibile presupposto l'assenza di un valido contratto sui compensi tra avvocato e cliente (si vedano i pareri  59/13 e 98/13); 2) la richiesta del parere di congruità può essere avanzata solo ed esclusivamente dall'avvocato; 3) in presenza di un valido contratto, l'avvocato non può presentare al Consiglio per l'opinamento una diversa nota (ancorchè strutturata con riferimento ai parametri) neppure se ciò viene richiesto al limitato fine di far ottenere al proprio cliente il rimborso da parte della P.A. delle spese sostenute (parere 29/14, oggi pervenuto)