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OBBLIGHI CONTINUITA' PROFESSIONALE - DM 47/2016

Gentile / Egregio Collega,

            Ti segnalo che con riferimento agli obblighi relativi alla c.d. "continuità professionale", disciplinati e previsti dal D.M. n. 47/2016, regolamento attuativo dell’art. 21 della nuova Legge professionale n. 247/2012, ciascun Avvocato iscritto all'Albo, che abbia compiuto cinque anni di iscrizione, deve dichiarare la sussistenza dei prescritti requisiti a mezzo autocertificazione, ed il Consiglio sarà tenuto a verificare "la sussistenza dell'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente".

            Ricordo che, a mente dell’art. 2 comma 2 del citato Regolamento, la professione forense si intende esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l'avvocato possegga tutti i seguenti requisiti:

a) è titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;

b) ha l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;

c) ha trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l'incarico professionale è stato conferito da altro professionista;

d) è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al Consiglio dell'Ordine;

e) ha assolto l'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio Nazionale Forense;

f) ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge.

            Per ottemperare a quanto richiesto dal D.M. il Consiglio si è dotato di una dedicata procedura software che rappresenta l’unica modalità utilizzabile e valida per rendere l’autocertificazione come prevista dal D.M. n. 47/16. 

            Nello specifico mediante la piattaforma Riconosco, sezione “Servizi Telematici – D.M. 47/2016”, è possibile provvedere alla compilazione automatica ed alla trasmissione telematica dell’autocertificazione dei requisiti di sussistenza come alla dichiarazione di esonero per i casi previsti dalla legge. L’ art. 21 della Legge Professionale prevede infatti alcune eccezioni per le quali la prova dell’effettività, continuità, abitualità e prevalenza non è, in ogni caso, richiesta.

            L’autocertificazione viene compilata in automatico con i dati così come presenti negli archivi della segreteria. Tuttavia, alcuni filtri informatici applicati al portale non consentono la generazione dell’autocertificazione in mancanza di tutti i dati richiesti. Al fine di evitarti accessi agli uffici, per comunicare dati mancanti e/o correggere dati modificati nel tempo, l’Ordine ha attivato un dedicato modulo per la gestione telematica dei servizi di segreteria; con riferimento ai requisiti richiesti dal D.M. 47/2016, sempre mediante la piattaforma Riconosco, potrai:

  • dalla sezione Servizi Telematici – voce di menù “Variazioni Anagrafiche” controllare e comunicare le variazioni del  Tuo domicilio professionale, delle utenze fisse e mobili e dei Tuoi indirizzi e-mail e PEC.
  • dalla sezione “Servizi Telematici” – voce di menù “Assicurazioni” comunicare i dati relativi all'assicurazione per la responsabilità civile

            Ti prego pertanto, al fine di evitare le gravissime conseguenze previste per il caso in cui difettino tali requisiti (cancellazione dall’Albo), di provvedere entro la fine dell'anno alla loro eventuale regolarizzazione, e ciò atteso che il Consiglio dell’Ordine è tenuto per legge allo svolgimento di controlli e verifiche.

            Da ultimo, Ti invito a prestare attenzione all'assolvimento dell’obbligo formativo, il quale riveste particolare importanza, un tanto anche al fine dell'iscrizione e del mantenimento della stessa nei registri/elenchi relativi al patrocinio a spese dello Stato, alle difese di ufficio, ed in ogni altra ipotesi prevista da legge o regolamenti.

            Con i migliori saluti.

Il Presidente

Avv. Alessandro Cuccagna