2. Certificati da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie
Richieste di chiarimenti sono pervenute anche in ordine all'applicazione delle disposizioni dettate dall'art. 40, comma 02, D.P.R. n. 445 del 2000
ai certificati da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie.
È stato rappresentato che alcune Amministrazioni si rifiuterebbero
di rilasciare al privato i certificati sull'assunto che anche gli uffici
giudiziari sono da annoverare tra le pubbliche Amministrazioni alle
quali la parte deposita un'auto certificazione.
Al riguardo si precisa che la novella introdotta dall'art. 40, comma 02, D.P.R. n. 445 del 2000
- secondo cui le Amministrazioni sono tenute ad apporre sui
certificati, a pena di nullità, la dicitura: «Il presente
certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica
amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi» - si applica
solo nei rapporti tra pubbliche Amministrazioni (e, nei limiti di
cui all'art. 40, D.P.R. n. 445 del 2000,
ai gestori di pubblici servizi) tra le quali non sono certamente
annoverabili gli Uffici giudiziari quando esercitano attività
giurisdizionale. Costituisce, infatti, principio affermato dalla Corte
di cassazione che la dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà, così come l’autocertificazione in genere, ha attitudine
certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure
amministrative, essendo, viceversa, priva di qualsiasi efficacia in
sede giurisdizionale (Cass. Civ., Sez. Lav., 20 dicembre 2010, n.
25800; id. 23 luglio 2010, n. 17358, secondo cui l'autocertificazione
costituisce uno strumento previsto dal diritto amministrativo,
utilizzabile in via amministrativa e non giudiziaria. Infatti il
soggetto, nel corso di una pratica amministrativa, può sotto la
propria responsabilità attestare la verità di fatti a sé favorevoli,
ma tale regola non può essere estesa al diritto processuale civile,
in cui rimane ferma la regola dell'onere della prova; id., Sez. V,
15 gennaio 2007, n. 703).
Filippo Patroni Griffi