Tweetbutton tweet

Parere di Congruità delle Parcelle - Poteri del Consiglio dell'Ordine

E’ stato chiesto da più Colleghi se
l’abrogazione delle Tariffe sancita dall’art. 9 del D.L. 1/12 convertito con
modifiche nella L.27/12 comporti il venire meno del potere dei Consigli
dell’Ordine di esprimersi sulla congruità delle parcelle.

Si osserva a tal proposito che l’art. 9 commi
1 e 5 del DL 1/12 dispone unicamente l’abrogazione di ogni riferimento alle
Tariffe per la determinazione del compenso. Epperò le norme che istituiscono o
presuppongono il potere di opinamento in capo ai COA non fanno in alcun caso
riferimento alle Tariffe : si vedano gli artt. 14 lettera “D” e 59 RD 1578/33,
636 CPC, 2233 CC (primo comma, ultimo periodo).

Il potere e di procedere alla liquidazione
dunque permane, e nello specifico viene esercitato:

A. Nei
rapporti tra avvocato e cliente ed in difetto di un valido accordo ex art. 2233
u.c. CC sul compenso:

Aa) ex art. 14 lett. “D” RD 1578/33 il
Consiglio fornirà a richiesta dell’iscritto ( e non del cliente o di terze
parti) il parere di congruità per consentirgli di avvalersi della procedura di cui agli artt. 633 n° 2, 636 CPC per
il soddisfo del proprio credito nei confronti del cliente. Si precisa che non
verrà dato corso alla procedura di liquidazione laddove esistesse tra avvocato
e cliente accordo scritto sulla misura del compenso. In tale ultimo caso,
infatti, il contratto con il cliente costituirà di per sé la prova scritta
richiesta ex art. 633 n° 1 CPC, nè l Giudice
potrà sindacare il “quantum” pattuito.

Ab) a richiesta del Giudice ex art. 2233 CC, laddove l’iscritto
scegliesse rito diverso da quello monitorio per azionare il proprio
credito

B. In
ipotesi di liquidazione delle spese a
carico del soccombente ex art. 91 CPC

Ai sensi dell’art. 59 RD 1578/33 l’iscritto può allegare alla nota spese da depositare in causa il parere
di congruità fornito dal Consiglio

Con riferimento poi ai criteri ai quali si
atterrà il Consiglio nella liquidazione, considerando come il suo potere sia
strettamente legato alla successiva la liquidazione del Giudice, e visto il
concreto atteggiarsi dell’intero sistema introdotto dal DL 1/12 e successivo DM
140/12, sarà in particolare valorizzato dal Consiglio il criterio
dell’importanza e complessità dell’opera al fine di garantire comunque l’adeguatezza del compenso in favore del
difensore, anche alla luce dei principi costituzionali.

Sotto il profilo operativo si precisa inoltre
che, nelle ipotesi di liquidazione di cui sub “A” che precede, quelle cioè che
attengono direttamente al rapporto avvocato/cliente:

1. ove venisse chiesta la liquidazione di
attività interamente esaurite prima dell’entrata in vigore del DL 1/12,
l’opinamento avrà come punto di riferimento le Tariffe in allora vigenti

2. ove venisse chiesta la liquidazione di
attività con incarico conferito prima dell’entrata in vigore del DL 1/12, ma
sviluppatesi anche in data posteriore, la liquidazione delle fasi ( espressione
da intendersi in senso stretto: ad esempio, fase del monitorio rispetto al
successivo giudizio di opposizione ) e gradi di attività esauriti prima dell’entrata
in vigore del DL verrà effettuata con gli stessi principi di cui sub 1

3. nell’ipotesi di incarichi conferiti
successivamente all’entrata in vigore del DL 1/12, o per fasi e gradi
completati dopo quella data, verrà fatto riferimento ai parametri di cui al DM
140/12 , con le valorizzazioni che precedono

Nelle ipotesi di liquidazione di cui sub “B”
che precede, il Consiglio si atterrà – per quanto compatibili - ai principi che
precedono, avendo ad ogni modo ben presente che, da un lato la “ratio” dell’art.
91 c.p.c. non può che essere quella per
la quale la parte vittoriosa deve essere tenuta integralmente indenne dalle
spese di lite, dall’altro, che al difensore deve essere sempre garantita la giusta remunerazione
.