Tweetbutton tweet

Esenzione obbligo formativo

Ai sensi dell'art. 11 della L. 247 del 31.12.2012 sono esentati dall'obbligo formativo gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all’albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età.

Permane l'obbligo di presentare entro il 15.02.2013 la dichiarazione contenente l'indicazione dell'attività svolta nel 2012