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PROCEDIMENTI CIVILI COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI A CURA DELLA CANCELLERIA - ESCLUSIVITA' DELLA COMUNICAZIONE TELEMATICA DAL 18.02.2013

L'art. 16 del D.L. 179/2012  così come
modificato dalla L. 221/2012 dd. 17.12.2012, ha statuito l'esclusività della
comunicazione telematica  a partire dal 18.02.2013 per gli uffici, quali
quelli appartenenti alla Corte d'Appello di Trieste, ove non era già in vigore
il disposto dell'art. 51 D.L. 112/2008, delle comunicazioni ed delle notificazioni da esequirsi a cura della cancelleria.

A partire dal 18.02.2013 pertanto le notificazioni e comunicazioni ai
soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di
posta elettronica certificata verranno effettuate ESCLUSIVAMENTE
attraverso tale strumento.

A coloro che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto
indirizzo, le notificazioni e comunicazioni saranno eseguite esclusivamente
mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adotteranno nelle
ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per
cause imputabili al destinatario.

Nelle ipotesi di cui al paragrafo che precede al fine di evitare inutili
accessi alle cancellerie il D.M. 44/2011 così come modificato dal D.M.
209/2012 ha previsto un apposito servizio di consultazione degli avvisi di
mancata consegna sul Portale
dei Servizi Telematici
cui è possibile accedere previa autenticazione tramite smart card.

Tutto ciò premesso si invita tutti gli iscritti, ove non vi abbiano già
provveduto, a dotarsi di un valido indirizzo di posta elettronica certificata
e, ad attivazione avvenuta, di darne pronta comunicazione, alla segreteria
dell'Ordine al seguente indirizzo ordine.avvocati.ts@avvocatitriestepec.it,
sì da consentirne la tempestiva comunicazione al REGINDE.

Analoga comunciazione dovrà essere inviata ad ogni variazione del porprio indirizzo PEC.