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L'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'esercizio dell'attività di amministratore condominiale - Nuovo orientamento del C.N.F.

Singolare e repentino mutamento di indirizzo da parte del C.N.F. sulla compatibilità tra l'esercizio della professione di avvocato e l'attività di amministratore condominiale. Dopo che l'Ufficio Studi aveva affermato l'incompatibilità tra le due attività (vedi tra le notizie del 14.02.13 in questo sito) la Commissione Consultiva dello stesso C.N.F. ha reso il parere qui allegato (relatore il Vice-Presidente del C.N.F. prof.Perfetti) di segno opposto, configurando l'attività di amministratore condominiale quale attività di mandatario con rappresentanza dei condomini, e per tale attività propria dell'avvocato. Per fare ciò il C.N.F. ha dovuto però negare che l'esercizio dell'attività di amministratore sia una vera e propria professione. Quale ulteriore conseguenza dell'aver considerato l'attività di amministratore come "propria" dell'avvocato, il fatto che i redditi prodotti come amministratore condominiale  devono essere considerati a tutti gli effetti quali redditi da professione di avvocato, e per tali sottoposti anche alla contribuzione a favore di Cassa Forense