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Modalità di sottoscrizione e presentazione delle domande di ammissione allo stato passivo ai sensi dell'art. 93 L.F. - Orientamento del Tribunale di Trieste

L’art. 93 secondo comma della legge fallimentare – così
come modificato dall’art. 17, comma 1, lett. e), n. 2 del DL 18.10.2012 n. 179
convertito dalla legge 17.12.2012 n. 221 – prevede che il ricorso relativo alla
domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o
rivendicazione di beni mobili o immobili, sia formato ai sensi degli articoli
21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del D. Lgs. 7.03.2005 n. 82.

In
entrambi i casi perché la domanda si consideri correttamente formata è
necessario che il file del ricorso in formato PDF sia sottoscritto con firma
elettronica avanzata, qualificata o digitale ed inviato, unitamente ai
documenti scansionati anch’essi in formato PDF, a mezzo pec all'indirizzo pec della procedura comunicato dal curatore nell'avviso di cui all'art. 92 L.F..

La
firma elettronica non è richiesta per i documenti allegati al ricorso.

Alla luce di tale
interpretazione, devono dichiararsi inammissibili per carenza di forma ricorsi
che dovessero  essere formati con
modalità diverse da quelle sopra indicate. Tali ricorsi, se provenienti da
indirizzi di posta elettronica certificata, dovranno essere inseriti nel progetto
di Stato Passivo con attribuzione di numero cronologico e con proposta di
dichiarazione di inammissibilità per carenza di forma. Sarà onere del Curatore,
al ricevimento di eventuali ricorsi formati o trasmessi con modalità non
conformi al dettato normativo, inviare comunicazione al ricorrente invitandolo
alla ripresentazione del ricorso con corrette modalità di formazione e
trasmissione.