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RIMBORSO/ESENZIONE CANONE PER IL CASO DI CANCELLAZIONE DALL'ALBO/REGISTRO

Si precisa che per l'anno 2015 il rimborso del canone annuale, ovvero l'esenzione dal pagamento dello stesso, potrà essere concesso solo agli iscritti che si dovessero cancellare dall'Albo degli Avvocati o dal Registro dei Praticanti entro la data del 31.05.2015.