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FORMAZIONE ELENCHI AVVOCATI DISPOBILI AD ASSUMERE CARICA DI ORGANO DI CONTROLLO O REVISORE AI SENSI DELL'ART. 2477 c.c.

Il Segretario Generale e Conservatore del Registro Imprese della Camera di Commercio di Vicenza, nella sua qualità di Coordinatore dei Conservatori dei Registri delle Imprese del Triveneto, ha contattato l’Ufficio di Presidenza dell’Unione Triveneta degli Avvocati chiedendone la collaborazione per la costituzione di Elenchi di Avvocati disponibili ad assumere la carica di organo di controllo o di revisore ai sensi dell’art. 2477 c.c..

L'articolo 2477 del codice civile prevede:

“L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e i poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo. La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:
a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo
dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di
euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.
Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
L'assemblea che approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati al secondo comma deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo.”

L'articolo 2477 del codice civile prevede un obbligo in capo al Conservatore del registro Imprese nel segnalare al Tribunale le srl e cooperative inadempienti.

I Conservatori del Triveneto, tra fine aprile e ai primi di maggio, invieranno via pec un sollecito alle società che non hanno adempiuto alla nomina dell'organo di controllo o del revisore avendo superato  i limiti (relativi agli anni 2021 e 2022) di cui alla lettera c). Se le società non adempiranno nel termine indicato nella lettera di sollecito, il Conservatore le segnalerà al Tribunale, sezione specializzata in materia di impresa, che poi nominerà un organo di controllo o un revisore.

Al fine di agevolare la nomina da parte dei Presidenti delle sezioni specializzate in materia di impresa, è stato chiesto al Coordinatore dei Conservatori del Registri delle imprese del Triveneto, di chiedere ai Presidenti provinciali dell'Ordine degli Avvocati, di formare un elenco di Avvocati iscritti all'Ordine  che siano contemporaneamente iscritti anche al Registro dei Revisori Legali e che siano disponibili ad assumere la carica di Componenti del Collegio sindacale/Sindaco Unico/Revisore Legale.

Si pregano gli avvocati interessati ad inviare con urgenza alla pec dell'Ordine segreteria@pectriesteavvocati.it  la loro disponibilità (Cognome nome-codice fiscale-indirizzo studio - numero di telefono - PEC).